Statuto SUS

Art. 1. – È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, un’associazione denominata “S U S” con sede in Siracusa. La denominazione sociale dell’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “S U S – Ente del Terzo Settore”. L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Per il perseguimento degli scopi istitutivi possono essere create sezioni locali dell’Associazione, che intende operare sul territorio della provincia di Siracusa, nonché su quello regionale ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2. – L’Associazione S U S persegue esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro (a norma dell’art. 5 del suddetto D. L. 117/2017), intendendo operare nell’ambito della promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili e sociali, nonché nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell’arte ed in generale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, svolgendo le seguenti attività primarie: 1) porsi come punto di riferimento del territorio, in particolare per l’offerta di servizi di assistenza e tutela dei diritti dei cittadini, anche in qualità di consumatori, e soprattutto di quanti, bisognosi o svantaggiati, possano trovare un sollievo al proprio disagio attraverso l’opera solidale della comunità; 2) promuovere attività ed opere volte alla solidarietà sociale; 3) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi civili, culturali e sociali; 4) diffondere la cultura attraverso la divulgazione multimediale dell’opera dell’ingegno umano, artistica, letteraria e scientifica; 5) ampliare la conoscenza della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; 6) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; 7) promuovere ed organizzare iniziative volte a valorizzare la progettualità conservativa ed innovativa per lo sviluppo e la tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali. L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, sempre nei limiti consentiti dal suddetto D. L. 117/2017 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3. – L’Associazione S U S, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare: 1) attività di tutela dei diritti dei cittadini, compresi i diritti individuali omogenei, anche in qualità di consumatori; 2) attività assistenziali: organizzazione ed offerta di servizi alla collettività ed in particolare a persone non autosufficienti, anziane, disabili e bisognose in genere; 3) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali, premiazioni ed ogni altra attività inerente alle finalità culturali dell’Associazione; 4) attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; 5) attività editoriali: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, nonché di studi e ricerche, ed ogni altro genere di pubblicazione inerente alle finalità divulgative dell’Associazione; 6) attività multimediali e di divulgazione di contenuti di interesse artistico, letterario, scientifico, sociale, assistenziale e culturale in genere; 7) attività per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio; 8) attività per la tutela dell’ambiente, nonché del patrimonio storico ed artistico.

Art. 4. – L’Associazione S U S è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, come: 1) Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 2) Soci onorari: persone o enti riconosciuti come particolarmente meritori, per la loro opera o per il loro sostegno, nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione, ai quali viene conferito titolo onorifico, esonerandoli dal versamento di quote annuali. I Soci potranno ulteriormente differenziarsi in base alle esigenze dell’Associazione, previa approvazione da parte della relativa Assemblea. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. – Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7. – Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, limitatamente al periodo di partecipazione.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da: 1) beni mobili ed immobili; 2) contributi; 3) elargizioni in danaro; 4) donazioni e lasciti; 5) rimborsi; 6) attività marginali, o comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari, di carattere commerciale e produttivo; 7) raccolte occasionali di fondi; 8) ogni altro tipo di entrate, compatibilmente con le finalità dell’Associazione. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determinerà anche l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. E’ vietato distribuire ai Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: 1) l’Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente. I suddetti organi possono eventualmente deliberare, in caso di necessità organizzative e/o funzionali, l’istituzione di ulteriori organi, anche collegiali ed amministrativi.

Art. 11. – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico, in particolare mediante pubblicazione sugli organi di comunicazione ufficiale dell’Associazione, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 1) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo; 2) approva i bilanci preventivo e consuntivo; 3) approva il regolamento interno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale assieme al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente o ad altro Socio delegato a presiedere la seduta.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte l’anno, redigendo verbale di ogni riunione, ed è convocato da: 1) il Presidente; 2) almeno 2 Consiglieri, su richiesta motivata; 3) richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 1) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 2) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; 4) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; 5) stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci.

Art. 15. – Il Presidente, il cui mandato ha durata triennale, è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe, ovvero Enti del Terzo Settore, o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. L’Assemblea potrà stabilire un compenso a favore dei Consiglieri o di alcuni di essi investiti di particolari incarichi. Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute e documentate. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà inoltre avvalersi delle prestazioni lavorative di personale dipendente in base alla vigente normativa, nonché di collaborazioni professionali autonome, all’interno o all’esterno dell’Associazione stessa.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.